Un voto che pesa ma alla giustizia servono uomini e mezzi

Il referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario è destinato a produrre ricadute rilevanti sull’indipendenza e l’autorevolezza della magistratura, ma con risorse insufficienti, carenze di personale e uffici da riorganizzare il diritto dei cittadini a una giustizia efficiente resta una chimera

Domenica e lunedì, 22 e 23 marzo (seggi aperti domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì dalle ore 7 alle 15) i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale su Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare, ovvero la riforma della magistratura approvata dal parlamento e pubblicata nella gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2025.

La legge, che modifica sette articoli della Costituzione, è stata approvata in parlamento dalla maggioranza, senza però raggiungere il quorum dei due terzi dei votanti (i voti a favore sono stati 243 su quattrocento alla camera, e 112 su duecento al senato). In questi casi l’articolo 138 della Costituzione prevede la possibilità di chiedere una consultazione popolare per confermare la decisione del parlamento di varare delle modifiche costituzionali.

Risultato valido a prescindere dal numero dei votatnti

Nel referendum confermativo non è previsto un quorum: per rendere valido il risultato non è necessario quindi che la partecipazione al voto raggiunga una percentuale stabilita.

Gli elettori italiani residenti all’estero hanno dovuto comunicare entro il 24 gennaio 2026 se intendevano votare per corrispondenza. Mentre non è stata concessa ai fuori sede la possibilità di votare fuori dal comune di residenza: e quindi, se intendono partecipare al referendum saranno csotretti a spostarsi (usufruendo di qualche agevolazione per il viaggio). I fuori sede che entro il 19 marzo si saranno registrati come rappresentanti di lista potranno però votare nel comune di domicilio. Sono diversi i partiti che hanno permesso a migliaia di fuori sede di registrarsi come rappresentanti per favorire la più alta partecipazione al voto.

Ma entriamo, ora, nel merito della riforma. Sono tre i punti fondamentali dell’ordinamento giudiziario che verranno modificati da questo intervento. Sempre che il referendum si risolva a favore di quanti invitano a votare sì.

La separazione delle carriere, punto centrale della riforma in questione

Cosa cambia? Al primo comma dell’articolo 104 (“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”) verrà aggiunto: “Essa è composta dai magistrati della carriera giudicante [giudici] e della carriera requirente [pubbici ministeri]”. E allo sdoppiamento viene adeguato anche l’articolo 102. Al terzo comma dell’articolo 107 (“I magistrati si distinguono tra loro soltanto per la diversità delle funzioni”) si ribadisce il principio delle “distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”. Carriere che verranno disciplinate da norme attuative ordinarie, da varare entro un anno dall’entrata in vigore della “riforma”, con le regole per il futuro concorso (per coerenza: non più unico, ma sdoppiato) per accedere alla magistratura e con quelle per la formazione dei magistrati requirenti e giudicanti (per coerenza: non più una sola Scuola superiore della magistratura, ma due).

Oggi i laureati in Giurisprudenza che vincono il concorso per magistrati, bandito dal ministero della Giustizia, svolgono un tirocinio di 18 mesi un po’ in Procura e un po’ nelle varie sezioni del Tribunale, per sperimentare le diverse funzioni in vista della scelta del primo incarico. Se passa la separazione, cambierà tutto: la scelta fra pm e giudice verrà fatta all’inizio e sarà irreversibile, dopodiché le due categorie impareranno due mestieri diversi con percorsi formativi a compartimenti stagni, su due binari paralleli che non si incontreranno mai più.

L’opinione del Sì. Oggi giudici e pubblici ministeri appartengono alla stessa cultura giuridica, condividendo carriera e organo di governo. La riforma li distingue, rendendoli – secondo i sostenitori di questa riforma – più autonomi e complementari. Si sostiene, infatti, che attualmente pubblici ministeri e giudici tendano a un maggiore corporativismo dal momento che – nel Consiglio Superiore della Magistratura unico – sono chiamati a valutare promozioni e trasferimenti gli uni degli altri (e viceversa).

L’opinione del No. Dividendo le carriere dei magistrati, i pubblici ministeri diventeranno – come affermato dal ministro Nordio – “avvocati dell’accusa”, quindi più autoreferenziali e meno interessati alla ricerca della verità (anche a favore dell’imputato). Inoltre, i sostenitori del No affermano che in tutti i Paesi europei dove vige la separazione delle carriere (a eccezione del Portogallo) i pubblici ministeri dipendono (con forme differenti) dall’esecutivo. E che questo sarebbe, in fondo, l’obiettivo ultimo anche del governo italiano.

Sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura

Cosa cambia? Il Csm “unico”, l’attuale, verrà sdoppiato nel Csm della magistratura giudicante e nel Csm della magistratura requirente. Oggi il Csm è formato da 3 membri di diritto (il presidente della Repubblica, il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione) e 30 membri elettivi: 20 “togati” eletti dai magistrati (15 tra i giudici e 5 tra i pm) e 10 “laici” eletti dal Parlamento con maggioranza dei 3/5 tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio. Con la “riforma” i due Csm, anche se la legge costituzionale non ne indica il numero (rinviato alla legge attuativa), avranno un’identica composizione: 30 membri per ciascuno, più 2 di diritto. Per un terzo (cioè 10) saranno laici, sorteggiati da un elenco votato dal Parlamento, sempre in seduta comune e fra i professori di materie giuridiche e gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio; per due terzi (cioè 20) saranno togati estratti a sorte rispettivamente tra tutti i giudici civili e penali in servizio (oltre 7.200) per il Csm giudicante e tutti i pm in attività (circa 2.200) per il Csm requirente.

A ciascun Consiglio, poi, si assocerà un membro di diritto togato: il primo presidente della Cassazione nel Csm giudicante e il procuratore generale della Cassazione nel Csm requirente. I vicepresidenti dei due Csm saranno sempre eletti da tutti i membri, ma solo fra i laici designati dal Parlamento. I due Csm perdono la competenza sui procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, che passeranno a un’Alta Corte disciplinare, e mantengono le altre: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni (cioè di incarichi direttivi e semidirettivi).

L’opinione del Sì. Con il sorteggio dei componenti dei due Csm verrebbero superate le logiche del correntismo che in passato hanno condizionato nomine e carriere, facendo prevalere l’appartenenza sul merito e sulle competenze. Il Csm tornerebbe così organo di garanzia, come previsto dalla Costituzione, e non strumento di potere interno, capace di condizionare gli stessi magistrati che dovrebbe tutelare.

L’opinione del No. Nei due Csm i membri togati verranno scelti a caso col sorteggio secco (fra i magistrati in servizio), mentre quelli laici continueranno a essere nominati dai partiti fra i loro fedelissimi (estratti da una lista – non si sa ancora quanto lunga – approvata dalla maggioranza, cioè dal governo). Quindi, anche se il numero di membri togati sarà superiore a quello dei membri laici, i secondi saranno più “compatti” ed esprimeranno una linea d’azione univoca, pesando di più nelle decisioni.

Istituzione dell’Alta corte disciplinare

Cosa cambia? L’Alta Corte disciplinare istituita dal nuovo articolo 105 assorbe le funzioni disciplinari svolte finora dal Csm (per i giudizi di primo grado) e dalle Sezioni Unite civili della Cassazione (per le impugnazioni). Oggi la sezione disciplinare del Csm è formata da 6 membri: 2 laici (il vicepresidente del Csm e un altro “politico”) e 4 togati (1 giudice di Cassazione, 2 giudici di merito e un solo pm). L’Alta Corte invece sarà composta da 15 membri, di cui 6 laici e 9 togati. Quindi salta il rapporto di un terzo a due terzi dell’attuale Csm e dei due Csm “riformati”: si passa a quello di due quinti a tre quinti, con un laico in più e un togato in meno.

Ecco come vengono selezionati: 3 laici li nomina il presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio; 3 laici vengono estratti a sorte da un elenco di soggetti con gli stessi requisiti votati dal Parlamento; 6 togati giudicanti e 3 requirenti vengono sorteggiati tra gli appartenenti alle rispettive funzioni, purché abbiano almeno 20 anni di servizio attivo e svolgano o abbiano svolto “funzioni di legittimità” (quelle di Cassazione). Il presidente dell’Alta Corte sarà eletto da tutti e 15 i membri, ma tra i soli laici (quelli nominati dal presidente della Repubblica e del Parlamento).

Le sentenze disciplinari saranno impugnabili solo dinanzi alla stessa Alta Corte, che in secondo grado giudica il suo primo verdetto con un collegio diverso da quello che l’ha emesso.

L’opinione del Sì. L’Alta corte garantirebbe che le responsabilità dei magistrati vengano valutate con terzietà e trasparenza, mentre il sistema di oggi viene giudicato inefficace, incapace di comminare sanzioni proporzionate agli illeciti disciplinari oggetto dei vari procedimenti.

L’opinione del No. L’Alta Corta aumenterebbe la percentuale dei membri scelti dai politici rispetto ai magistrati. Se oggi nel Csm sono 1 su 3, con la riforma diventerebbero 2 su 5 (quindi dal 33% al 40%). Inoltre, i magistrati condannati dall’Alta Corte non potranno più ricorrere (come ogni cittadino italiano) in Cassazione.

Il significato politico del referendum

Sul piano politico, il referendum confermativo si inserisce in un clima di forte contrapposizione tra le forze che sostengono la riforma e quelle che la contestano. Da un lato, la maggioranza di governo presenta il voto come un passaggio necessario per modernizzare l’ordinamento giudiziario, superare le distorsioni del correntismo e ristabilire un equilibrio più chiaro tra funzioni giudicanti e requirenti. Secondo questa lettura, la separazione delle carriere e il sorteggio nei Csm rappresenterebbero strumenti per rafforzare l’autonomia dei magistrati e rendere più trasparente il sistema delle nomine.

Dall’altro lato, le opposizioni e una parte significativa della magistratura vedono nella riforma un rischio di indebolimento delle garanzie costituzionali. Temono che la separazione delle carriere possa avvicinare i pubblici ministeri all’esecutivo e che l’aumento del peso dei membri laici — nominati o selezionati attraverso liste approvate dal Parlamento — possa tradursi in una maggiore influenza politica sugli organi di autogoverno. Anche l’Alta Corte disciplinare viene interpretata come un possibile spostamento dell’asse decisionale verso figure di nomina politica.

Oltre il referendum 

Al di là delle posizioni in campo, un fatto appare certo: questo referendum non incide sui nodi più urgenti della giustizia. La durata dei processi, la carenza di personale amministrativo, l’arretrato civile e penale, l’inefficienza delle infrastrutture digitali e la disomogeneità territoriale degli uffici giudiziari restano infatti sullo sfondo. La riforma interviene sugli assetti istituzionali e sugli organi di autogoverno, ma non tocca direttamente la quotidianità dei cittadini che attendono risposte rapide ed efficaci.