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VIAGGIO INTORNO ALL'UOMO

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Pino Gesualdo e Rita Ricci

dal 10 al 18 maggio 2008
presso la redazione di
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Parcheggio interrato di Piazza Moro. Doppia vittoria al Tar per il Comune di Bitonto | Stampa |
di Ufficio Stampa Comune di Bitonto   
mercoledì 27 febbraio 2008
Sono state depositate il 25 febbraio 2008 le sentenze, con le quali il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha deciso in merito a due ricorsi proposti sul procedimento che riguarda la realizzazione in project financing del parcheggio interrato pluripiano in piazza Moro a Bitonto.
In entrambi i casi il collegio giudicante (Antonio Pasca, presidente, Leonardo Spagnoletti, consigliere-estensore, Roberto Maria Bucchi, referendario) ha rigettato i ricorsi, riconoscendo le ragioni del Comune di Bitonto, citato insieme alla Gestipark Spa e ad organi centrali e periferici del Ministero per i Beni culturali e le attività culturali.
 
Con la sentenza n. 324/08, la Sezione Terza del Tar Puglia ha rigettato il ricorso proposto dal “Coordinamento per la difesa del patrimonio culturale contro le devastazioni ambientali”, rappresentato da Luigi Ancona, inteso ad ottenere l’annullamento di due note (la n. 945 del 2 febbraio 2007 e la n. 2294 del 15 marzo 2007) con le quali la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia aveva espresso valutazioni favorevoli alla realizzazione del parcheggio di piazza Moro.
Chiarito che il Coordinamento era legittimato a proporre ricorso, in quanto, pur non essendo associazione di protezione ambientale a livello nazionale, rientrante tra quelle realtà associative di livello locale portatrici di interessi diffusi di protezione ambientale o storico-culturale, i giudici amministrativi hanno rilevato la non ammissibilità dello stesso ricorso, dal momento che l’originario ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi “trasposto” al Tar, non era stato notificato ad uno dei controinteressati noti, e cioè la Gestipark. Ciononostante il collegio giudicante ha ritenuto la questione ininfluente, rigettando nel merito il ricorso. Le due note impugnate, infatti, sono state considerate pienamente legittime: nella nota del 15 marzo 2007, in particolare, “non è dato cogliere alcuna contraddittorietà con gli atti precedenti del procedimento, costituendo essa l’ulteriore sviluppo della favorevole valutazione di compatibilità dell’intervento con la tutela del valore storico-artistico-paesistico-ambientale della piazza Aldo Moro e del contesto territoriale d’inserimento, espressa nella nota n. 945 del 2 febbraio 2007”.
Secondo la tesi del Tar, la nota di marzo si configura come atto di perfezionamento della procedura della valutazione di compatibilità, che la Direzione regionale ha potuto elaborare a seguito di affinamenti progettuali.
L’assenso espresso dalla Direzione regionale, poi, non appare nemmeno in contrasto con la “riserva” di esaminare successivi aspetti di dettaglio e con la prescrizione di una specifica vigilanza sul posto da parte della Soprintendenza archeologica durante le operazioni di scavo.
Un travisamento dei fatti era stato, infine, invocato dai ricorrenti con riferimento all’indicazione di sondaggi archeologici effettuati a piazza Moro e riferiti nella nota della Direzione regionale a piazza Marconi. Sul punto, i giudici hanno ritenuto l’errore materiale ininfluente, dal momento che in piazza Marconi gli scavi saranno limitati alla creazione delle rampe di entrata e di uscita.
 
Con la sentenza n. 325/08, il medesimo collegio giudicante ha rigettato il ricorso avverso la delibera con la quale la Giunta municipale (D.G. n. 106 del 21/2/06) aveva approvato il progetto esecutivo del parcheggio interrato di piazza Moro, proposto nel maggio 2006 da un gruppo di 10 cittadini residenti nel centro storico di Bitonto nei pressi della piazza in questione, mossi dal timore di danni ambientali e alla salute derivante dall’inquinamento atmosferico legato al flusso di veicoli da e per il parcheggio, e di danni patrimoniali alle attività commerciali.
Non tutti i soggetti sono stati ritenuti legittimati a proporre l’azione; l’ammissibilità del ricorso è stata riconosciuta solo a due cittadini titolari di attività commerciali ubicate sulla piazza, per i quali sono ipotizzabili riflessi diretti dall’attività costruttiva.
Sulla tempestività del ricorso, poi, il collegio giudicante ha ritenuto pienamente ricevibile l’istanza, in quanto formulata nei termini rispetto al provvedimento con il quale la Giunta comunale di Bitonto ha concluso e perfezionato il procedimento, rendendo quindi materialmente cantierizzabile l’intervento. Gli atti precedenti, infatti, secondo il Tar “di per sé non potevano rivestire alcuna efficacia lesiva immediata e diretta, perché di natura programmatoria”.
Nel merito il ricorso è stato rigettato sotto tutti e tre i profili proposti: a) urbanistico; b) paesistico, ambientale, storico-monumentale, archeologico; c) procedurale con riguardo al project financing.
Sul piano urbanistico, i giudici hanno ritenuto corretta la localizzazione del parcheggio, trattandosi del sottosuolo di due aree pubbliche di per sé destinate ad ospitare attrezzature di interesse collettivo, senza alcuna incidenza negativa sugli standard urbanistici, in quanto anzi l’opera, è la tesi del collegio, amplia in modo significativo la dotazione di spazi a parcheggio nella zona e quindi ne diminuisce la pressione della circolazione e della sosta di veicoli. Hanno escluso, poi, i giudici che si profili una variante urbanistica, trattandosi di approvazione di opera pubblica pienamente coerente con la destinazione pubblicistica delle due piazze.
Il parere della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia (nota n. 945 del 2 febbraio 2007) ha perfezionato le valutazioni autorizzatorie prescritte dalla legge in materia (d. lgs. 42/2004) facendo venir meno, nelle deduzioni dei giudici, la pretesa illegittimità dell’opera sotto l’aspetto paesistico, ambientale, storico-monumentale e archeologico.
Allo stesso profilo era riconducibili altre due lagnanze: la mancata attivazione di una Conferenza di servizi (art. 25 del d. lgs. 42/2004) e il non assoggettamento dell’opera alla valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) da parte della Regione. Il collegio giudicante ha respinto le censure, ricordando che l’attivazione della conferenza di servizi è facoltativa e non obbligatoria, e che la Regione, pur escludendo la V.I.A., ha formulato precise prescrizioni sull’opera, con particolare attenzione al posizionamento delle falde acquifere.
Nessun problema, infine, per la procedura relativa al project financing. In particolare, il Tar ha ritenuto che il Comune di Bitonto non avrebbe potuto provvedere alla pubblicazione dell’avviso indicativo, prescritto dalla Legge 166/2002, per la semplice circostanza che la legge è entrata in vigore ad agosto 2002 mentre il progetto è stato presentato nel giugno 2002. Ed inoltre, “non risulta dimostrato – concludono i giudici – alcuno «stravolgimento» per effetto delle modifiche introdotte a richiesta dell’amministrazione comunale al progetto preliminare, e gli stessi impegni finanziari come ripartiti tra promotore e amministrazione risultano egualmente variati in modo modesto (l’incidenza del contributo comunale sale dal 42,09% al 42,96%)”.